Assegno di maternità
L'assegno di maternità (articolo 66, Legge 448/98) consiste nella corresponsione di un assegno mensile, per 5 mesi, pagati in una unica soluzione dall'INPS di competenza, previa concessione da parte del Comune di residenza.
Possono presentare domanda per ottenere il beneficio, esclusivamente le madri cittadine italiane residenti e cittadine comunitarie o straniere in possesso di carta di soggiorno, effettivamente residenti sul territorio comunale, che non beneficiano, per il figlio nato, di un trattamento previdenziale di indennità di maternità, a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale, uguali o superiori all'importo annualmente stabilito dall'INPS..
Le madri che abbiano avuto dei figli in affido preadottivo o in adozione senza affidamento, possono beneficiare del trattamento previdenziale di maternità. In caso di adozione o di affidamento preadottivo, il minore, se italiano, non deve superare i sei anni d'età; se è straniero, non deve superare la maggiore età.
Occorre, inoltre, possedere determinati requisiti di reddito: l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) deve essere inferiore a un valore stabilito anno per anno.
Per nuclei familiari di diversa composizione il limite dell'ISE è ricalcolato sulla base di apposita scala di equivalenza.
Qualora le madri lavoratrici godano di un'indennità di maternità, corrisposta dagli enti previdenziali, inferiore all'importo per questa prestazione, potranno richiedere un assegno di maternità per la quota differenziale.
L'assegno di maternità dello Stato (comma 8, articolo 49, Legge 488/99) non può essere cumulato con quello previsto dall'articolo 66 della Legge 448/98.
Requisiti
Possono presentare domanda per ottenere il beneficio, esclusivamente le madri cittadine italiane residenti e cittadine comunitarie o straniere in possesso di carta di soggiorno, effettivamente residenti sul territorio comunale, che non beneficiano, per il figlio nato, di un trattamento previdenziale di indennità di maternità a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale.Costi
Non è previsto alcun costo; la domanda si presenta in carta semplice all'Ufficio Protocollo comunale.Normativa
Legge 448/98.
Documenti da presentare
All'Ufficio Protocollo va presentata la domanda, sul modulo presente in questo sito o a disposizione presso l'Ufficio Servizi Sociali comunale, da redigere e firmare a cura della madre, nonchè l'Attestazione ISEE in corso di validità.
Termini per la presentazione
La richiesta deve essere effettuata entro sei mesi dalla data del parto o dalla data d'ingresso del minore nella famiglia anagrafica a seguito di adozione.
Incaricato
Ufficio Servizi socialiTempi interni
2 giorniTempi esterni
28 giorniTempi complessivi
Trenta giorni dalla data di ricezione della domanda.Documenti allegati
Titolo | Formato | Peso |
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Domanda per la richiesta dell’assegno di maternità | ![]() |
44 kb |
Strumenti di utilità
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